Descrizione
Il decreto del Ministro degli affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR del 30 agosto 2024 detta la disciplina per la concessione del credito di imposta, previsto dall’articolo 13, comma 3 del decreto-legge n. 60/2024 per gli investimenti in beni strumentali destinati ad imprese ubicate nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), autorizzando una spesa nel limite di 80mln di euro per il 2024.
Le ZLS sono state istituite dall’articolo 1, comma 61 della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio per l’anno 2018) al fine di favorire nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate.
Possono accedere al beneficio tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate.
Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni o all’acquisizione, realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato che, a sua volta, deve essere compreso tra 200 mila e 100 mln di euro.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’importo di aiuto più elevato consentito dalla disciplina europea.
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Ultimo aggiornamento
03/10/2024 10:47